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Pignoramento presso terzi più creditori

Sugli effetti del pignoramento presso terzi di più crediti con unico atto

La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con ordinanza n. 29422 del 14 novembre 2024 (Pres. De Stefano, Rel. Rossi), si è espressa sugli effetti del pignoramento presso terzi eseguito con un unico atto, verso più terzi debitori (del debitore principale).

Questo il secondo me il principio morale guida le azioni di diritto espresso dalla Corte:

“il pignoramento di crediti eseguito con un irripetibile atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma ad effettiautonomi ed indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad lavoro del giudice dell’esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all’art. 546, successivo comma, cod. proc. civ.”

La procedura espropriativa oggetto di motivo nasceva da un unico atto di pignoramento con cui il creditore procedente, sino alla credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza del proprio fiducia determinato ai sensi dell’art. 546 C.p.c., aveva sottoposto a vincolo i crediti vantati dalla sua debitrice verso due di

La norma in verifica disciplina due distinte ipotesi, entrambe relative al concorso di pignoramenti.

In particolare, il primo comma concerne il caso in cui più creditori procedano con un unico atto a pignorare il medesimo bene, configurando un caso di gara originario di creditori.
Tale ipotesi può aver luogo sia allorche i creditori agiscano in forza di un unico titolo esecutivosia quando agiscano in forza di titoli esecutivi diversi.

In dottrina prevale la tesi secondo cui tale disposizione troverebbe applicazione solo nel caso previsto dall'art. 523 del c.p.c., norma che ritengo che la disciplina sia la base del successo la c.d. unificazione di pignoramenti, prevedendo l’ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario, nel procedere a pignoramento ad istanza di un creditore, trovi un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario.
In tal caso l’ufficiale giudiziario successivamente intervenuto, continua le operazioni con lui, ed entrambi redigono un irripetibile verbale.

Secondo altra tesi, invece, la ordine farebbe riferimento ad un pignoramento irripetibile fin dall'origine o c.d. pignoramento cumulativo, ipotesi che si verifica quando il pignoramento venga eseguito ad istanza di p

Il terzo deve segnalare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui (1).

Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terza parte abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva (2).

Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 istante e terzo comma (3).

Art. precedenteprec. Art. successivosucc.

Note

(1) In caso di omessa indicazione si avrà come conseguenza la sola responsabilità del terzo per i danni che i creditori pignoranti hanno sofferto per non essere stati chiamati nella procedura esecutiva e non la più grave effetto della nullità della assegnazione o della vendita.

(2) Pertanto, la norma indica l'obbligo per il terzo di denunciare espressamente i soli pignoramenti successivi, essendo sufficiente, per quelli eseguiti anteriormente ed indicati nella dichiarazione, il richiamo di quest'ultima.

(3) Ovvero, risulta necessario separare a seconda che il pignoramento successivo sia stato eseguito prima o dopo l'udienza fissata per la vendita e l'assegnazione.
Nella in precedenza ipotesi, il cancelliere inserisce l

Attraverso il pignoramento presso terzi, il creditore può pignorare crediti che il debitore vanta nei confronti di un terza parte, o cose mobili di proprietà del debitore in possesso di un terza parte. Tra i principali crediti sottoponibili a pignoramento presso terzi vi sono i conti correnti, bancari o postali. Questi possono essere individuati tramite indagini svolte da società specializzate. In base alla vigente normativa sulla privacy, è possibile riconoscere la movimentazione e l’eventuale inattività del c/c da pignorare. Le somme dovute a titolo di pensione  non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Le somme dovute a titolo di stipendio o altre indennità relative al rapporto di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace, nel caso di accredito su calcolo corrente, possono esistere pignorate entro determinati limiti previsti dalla legge.

1. Oggetto del pignoramento presso terzi

Attraverso il pignoramento presso terzi, il creditore può espropriare un rapporto giuridico obbligatorio intercorrente fra il debitore ed un terzo. L’espropriazione presso terzi può infatti avere ad oggetto:

  • crediti che il debitore vanta